La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge annuale sulla concorrenza e sul mercato (la numero 124/2017) costituisce un punto di svolta epocale per la disciplina del risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali. Le nuove regole, infatti, riguardano tantissimi aspetti, tra i quali la quantificazione del danno non patrimoniale, l’identificazione dei testimoni e la prova nel processo. Ripercorriamo quindi brevemente le diverse novità.
Il danno biologico. La recente legge, innanzitutto, prevede che per tutte le cd. macrolesioni, ovverosia i danni all’integrità psico-fisica compresi tra dieci e cento punti percentuali di invalidità, venga realizzata una tabella unica nazionale, che determini anche il valore pecuniario di ogni singolo punto, considerando i coefficienti di variazione determinati dall’età del danneggiato. A questa tabella, si affiancherà anche una tabella specifica per le microlesioni, ovverosia quelle comprese tra uno e nove punti percentuali di invalidità.
Al giudice resta comunque la possibilità di aumentare il risarcimento del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni nel caso in cui accerti che le stesse ledono aspetti dinamico-relazionali personali del danneggiato in maniera documentata e obiettivamente accertata o, solo in caso di microlesioni, abbiano cagionato una sofferenza psico-fisica particolarmente intensa. Per entrambe le tabelle è previsto l’aggiornamento Istat annuale.
Esami strumentali. Il recente provvedimento chiarisce anche che per il risarcimento delle lesioni di lieve entità è ora necessario l’accertamento con esami clinici strumentali obiettivi. Se mancano, il danno biologico permanente non spetta. Resta escluso il caso in cui dal sinistro derivino lesioni visibili, come delle cicatrici, che possono essere risarcite anche a seguito del solo esame visivo.
Testimoni. Una delle strette più severe operate dalla legge annuale sulla concorrenza in materia di sinistri stradali è quella che riguarda l’identificazione dei testimoni. Per il risarcimento dei danni che riguardano solo le cose e non le persone, il danneggiato deve infatti ora indicare immediatamente i soggetti che hanno assistito all’incidente. Se non lo fa, non potrà chiamarli a testimoniare nell’eventuale causa che dovesse instaurare nei confronti della Compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento. In ogni caso, se nell’immediatezza il danneggiato non indica i testimoni, la Compagnia glielo ricorderà con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro.
L’assicurato ha ulteriori 60 giorni per rispondere. Restano comunque ferme tre eccezioni, al ricorrere delle quali la possibilità di chiamare un testimone a deporre in giudizio non è subordinata alla sua tempestiva indicazione all’assicurazione. Si tratta, in particolare, del caso in cui la sua identificazione nell’immediatezza del fatto era oggettivamente impossibile e del caso in cui il testimone sia stato comunque identificato dalla polizia, oltre che del caso in cui il sinistro abbia cagionato (anche) danni alle persone.
In ogni caso, uno stesso testimone può ora essere citato al massimo in tre cause nel quinquennio. Nel caso in cui tale limite viene oltrepassato, il giudice comunica il nominativo del teste alla Procura della Repubblica, che verificherà la sussistenza dei presupposti del reato di falsa testimonianza e/o del reato di frode all’assicurazione. Inoltre, i testimoni possono ora essere valutati dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento e perdono, così, il loro ruolo chiave nel processo.
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